Le motivazioni della sentenza: Affermata l’ampia discrezionalità del Legislatore nel bilanciamento degli interessi. La nostra opinione al riguardo
E’ passata forse con un po’ troppo silenzio una importante sentenza della Corte Costituzionale che, come riportato nel comunicato diffuso all’atto del deposito, ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento, riguardanti la modalità di calcolo a blocchi prevista dalle rispettive leggi di bilancio, per la rivalutazione delle pensioni nelle annualità 2023 e 2024”, confermando così la legittimità del meccanismo di rivalutazione previsto dalle leggi di bilancio 2023 e 2024.
Come noto, la perequazione automatica è il meccanismo che adegua annualmente gli importi delle pensioni all’aumento del costo della vita rilevato da ISTAT, al fine di proteggerne il potere d’acquisto. In origine, il sistema, disciplinato dall’art. 69, comma 1, della L. 388/2000, prevedeva un calcolo “a scaglioni” (perequazione piena solo per i redditi del primo scaglione, per i successivi, invece, indicizzazioni decrescenti).
Successivamente, e al solo scopo di fare cassa con le pensioni, il che ha rappresentato il filo conduttore di tutte le manovre di bilancio più recenti, una prima variazione è stata introdotta con la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) che, in deroga alla norma ex L. 388/2000, ha disposto l’adeguamento pieno solo per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo, e un adeguamento invece parziale per le pensioni superiori (85% per importi tra quattro e cinque volte il minimo; 53% per importi tra cinque e sei volte; 47% per importi tra sei e otto volte; 37% per importi tra otto e dieci volte e, infine, 32% per importi superiori a dieci volte il minimo). Un sistema nuovo di calcolo, dunque, che andava a sostituire il metodo “a scaglioni” con un nuovo modello, c.d. “a blocchi” o “a fasce”, nel quale le penalizzazioni operavano a partire da assegni pensionistici da 2.200 € lordi, sistema questo evidentemente meno vantaggioso per i trattamenti medio-alti. Questo sistema è stato poi ulteriormente modificato in senso restrittivo per l’anno 2024 dall’art. 1, co. 135, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), portando l‘indicizzazione al 22% per importi sopra le dieci volte il minimo).
Come CSE e FLP, avevamo fortemente contestato a suo tempo queste scelte, e sulla base di un ragionamento preciso: la pensione è retribuzione differita, non è una prestazione assistenziale né fiscale, e va adeguata in quiescenza in virtù delle variazioni del potere d’acquisto, indipendentemente dall’entità dell’assegno. Scelte queste che, ad ogni buon conto, hanno anche sortito parecchi dubbi in materia di costituzionalità, generando numerosi ricorsi in tribunale e portando diversi giudici a sollevare questioni di legittimità presso la Corte Costituzionale, in primis per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della nostra Carta.
Ebbene, con la sentenza n. 52 qui allegata, la Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni “non fondate”, salvando così i tagli alla perequazione, motivando la propria decisione con il fatto che il legislatore gode di un’ampia discrezionalità nel bilanciare l’interesse dei pensionati alla tutela del potere d’acquisto con le esigenze di finanza pubblica, e segnalando al contempo come il legislatore avesse comunque garantito:
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la perequazione piena agli assegni più bassi, ampliandone anche la platea (da 3 a 4 volte il minimo);
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la progressività del sacrificio, in quanto il taglio risulta maggiore per le pensioni più elevate;
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la temporaneità (biennio 2023-24) e la ragionevolezza (esigenze di bilancio e necessità di finanziare altre misure di politica sociale, “Opzione Donna”, l’APE social e il sostegno alle pensioni minime) del provvedimento.
Come CSE FLP Pensionati, nel prendere doverosamente atto delle motivazioni della sentenza della C.C. che ovviamente rispettiamo, pensiamo che, nella circostanza, abbiano prevalso le preoccupazioni sulla tenuta dei conti pubblici nel caso in cui ne fosse stata dichiarata l’illegittimità, che ha prodotto rilevanti benefici di cassa quantificabili in diverse decine di mld. di euro. Restano comunque pesantissimi i tagli che hanno subito parte importante dei pensionati, che trovano ora piena legittimazione nella sentenza della C.C.
Il Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati
