Tempistiche diverse in caso di 730 inviati dopo il mese di maggio

Partono, con il cedolino di agosto, i rimborsi fiscali per i pensionati che hanno INPS come sostituto d’imposta, mentre per i lavoratori dipendenti l’operazione di rimborso è già stata avviata da luglio.

L’INPS opera come sostituto d’imposta per la gran parte dei pensionati: ha trattenuto mensilmente le ritenute fiscali sugli assegni pensionistici 2025 e, al termine del periodo d’imposta, deve operare il saldo a consuntivo attraverso la differenza tra il già prelevato tramite ritenute e l’imposta dovuta. Da questa operazione, emergono due possibili opzioni: un conguaglio a credito, se le ritenute sono risultate superiori all’imposta dovuta, oppure un conguaglio a debito, nel caso opposto.

Il 730 consente al pensionato di portare in detrazione le spese sostenute nell’anno; spese sanitarie (oltre 129,11 €); spese scolastiche (fino a 1000 € per studente); spese universitarie (limiti variabili); asilo nido (fino 630,00 per figlio); attività sportive (fino 210 € per figlio); trasporto pubblico (fino a 250,00 €); spese funebri (fino a 1550 €); interessi mutui prima casa (fino 4.000 €); assicurazioni vita/infortuni (con limiti specifici); assicurazioni non auto sufficienza (fino a 1291,14), rispetto alle quali opera una detrazione del 19%, e altre fattispecie, riducendo così l’imposta dovuta sul reddito e generando un eventuale credito che l’INPS rimborsa direttamente sull’assegno pensionistico. Ovviamente, in caso di dichiarazione congiunta, l’importo comprende anche i debiti o i crediti del coniuge o della parte dell’unione civile.

I tempi del rimborso IRPEF nel cedolino pensione dipendono da quando viene trasmessa all’INPS la dichiarazione dei redditi, e sono legati ai tempi di invio all’Istituto previdenziale del modello 730, secondo il seguente calendario:

    • se il 730 viene inviato entro fine maggio, il rimborso sarà accreditato nel cedolino di agosto;

    • se il 730 viene inviato entro fine giugno, il rimborso sarà accreditato nel cedolino di settembre;

    • se il 730 viene inviato oltre il 30 giugno, il rimborso sarà accreditato nel cedolino del mese successivo a quello in cui l’INPS riceve dall’agenzia delle Entrate il prospetto di liquidazione.

Se dalla dichiarazione dei redditi emerge invece un debito IRPEF, ossia le ritenute trattenute nel 2025 sono risultate complessivamente inferiori all’imposta dovuta, l’INPS provvede al recupero direttamente sull’assegno (con pensione fino a 18.000 € annui e debito superiore a 100 euro, il recupero viene rateizzato in rate mensili di pari importo nell’arco temporale compreso da maggio a novembre 2026).

I pensionati che, al momento della compilazione del 730, hanno scelto il rimborso diretto ricevono l’importo spettante a credito direttamente dall’Agenzia delle Entrate, tramite accredito sul conto corrente con IBAN indicato in dichiarazione. Le tempistiche sono però più lunghe rispetto al rimborso in cedolino: per somme fino a 4.000 €, l’accredito verrà operato entro dicembre 2026; per somme oltre i 4.000 €, l’accredito verrà operato entro marzo 2027. Fondamentale, a tal proposito, che l’Agenzia possieda le coordinate IBAN corrette, in assenza delle quali la stessa provvederà al pagamento tramite assegno vidimato.

In caso di mancato accredito del credito fiscale o di problemi di altra natura, va contattato il contact center multicanale dell’Istituto, raggiungibile: da telefono fisso al numero 803.164 e da cellulare allo 06 164 164.

Ricordiamo comunque che INPS ha pubblicato con proprio messaggio n. 2035 del 18.06.2026, una “guida” per l’assistenza fiscale, che qui alleghiamo, nel quale vengono precisate tutte le fattispecie in cui i conguagli sono a carico INPS e anche i casi in cui la dichiarazione dei redditi viene respinta.

 

Il Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati

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